criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni

Art. 24. Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni((1.Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))2.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Entrata in vigore il 23 dicembre 2013
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