progetti finanziabili

Art. 20. Progetti finanziabili1.Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.
2.Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a)prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;
b)si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonche' ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Entrata in vigore il 6 luglio 2000
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