progetti finanziabili

Art. 18. Progetti finanziabili1.Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.((1-bis.Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie))2.Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a)prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;
b)si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2002
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