omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari

Art. 3. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari1.In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi