abrogazione di norme

Art. 15. Abrogazione di norme1.Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la legge 28 febbraio 1981, n. 34, e successive modificazioni, nonche' gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892.
Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della legge n. 475/1968 era il seguente:
"Art. 3. - Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.
Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di eta' in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.
Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:
a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno tre anni;
b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno cinque anni;
c) professori universitari titolari di cattedra delle facolta' di farmacia;
d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facolta' con cinque anni di anzianita';
e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarita' dopo dieci anni dall'atto del trasferimento;
f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con cinque anni di anzianita'.
Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.
Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovra' chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovra' accettare la prima farmacia che gli verra' assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potra' optare per altre sedi.
E' vietata la partecipazione contemporanea a piu' di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706".
"Art. 4. - La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 e' nominata dal medico provinciale ed e' composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso; da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facolta' di farmacia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'".
"Art. 5. - Ciascun commissario dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di venti punti per le prove di esame".
"Art. 6. - Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la federazione degli ordini dei farmacisti.
Ogni commissario dispone di dieci punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.
Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami".
"Art. 7. - Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di stu- dio e di carriera;
2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.
La valutazione dell'esercizio professionale non puo' superare i venti anni di attivita' di servizio e non puo' essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.
L'esercizio professionale e' valutato:
a) dal 1 al 10 anno: punti 0,55 per anno;
b) dall'11 al 20 : punti 0,10 per anno.
Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia.
Per i collaboratori il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonche' per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attivita' complementare, il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.
Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'art. 188- bis del predetto testo unico e' equiparato al servizio di collaboratore in farmacia.
Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.
Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la cui capacita' lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale".
"Art. 8. - Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, da due farmacisti iscritti alll'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'".
"Art. 16. - Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono altresi' partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale e' valutato nella misura prevista dall'art. 7 rispettivamente per i titolari o direttori di farmacia e per i collaboratori".
- La legge n. 34/1981 recava norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie.
- Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge n. 892/1984 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 27 febbraio 1981, n. 34), era il seguente:
"Art. 1. - I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarita' della farmacia, purche' la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo art. 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione e non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.
Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualita' di titolare, direttore e collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purche' al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.
E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475".
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche alla gestione di farmacie ubicate nei comuni dichiarati disastrati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, ed alle sedi resesi vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, come modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12".
"Art. 3. - Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorita' sanitaria competente, per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande".
"Art. 5. - Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'art. 3 primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.
Il commissario straordinario si avvale degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo mandato al commissario di Governo".
Entrata in vigore il 16 novembre 1991
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