procedure concorsuali
Art. 4. Procedure concorsuali1.Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2.Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3.Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanita', previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.((1))4.Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.((1))5.Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanita'.((1))6.La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.((1))7.In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.((1))8.Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione.((1))9.La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 1992, n. 352 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma.
2.Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3.Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanita', previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.((1))4.Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.((1))5.Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanita'.((1))6.La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.((1))7.In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.((1))8.Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione.((1))9.La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 1992, n. 352 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma.
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-15, n. 202406341Provvedimento: Pubblicato il 15/07/2024 N. 06341/2024REG.PROV.COLL. N. 00768/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 768 del 2024, proposto dalle dottoresse -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Danilo D'Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso lo studio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36; nei …Leggi di più...- art. 119 c.p.a.·
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2. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-07-24, n. 202301107Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2023 N. 01107/2023 REG.PROV.COLL. N. 00567/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 567 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Talluto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di …Leggi di più...- art. 11 D.L. n. 1/2012·
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3. Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2022-04-14, n. 202200005Provvedimento: Pubblicato il 14/04/2022 N. 00005/2022REG.PROV.COLL. N. 00001/2022 REG.RIC.A.P. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1 di A.P. del 2022, proposto da San Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ubaldo Perfetti e Maurizio Natali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Loreta Uttaro in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 6; contro Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari …Leggi di più...- art. 7 della legge 362/1991·
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