Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
Art. 3.Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione((13))1.Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. (12) ((13))2.Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore.
Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. (12) ((13))3.Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile. (12) ((13))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. (12) ((13))3.Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile. (12) ((13))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2021, n. 5425Provvedimento: N° 5425-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. Rel. Pres. di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 26/01/2021 - GIACOMO MARIA STALLA Consigliere - U.P.c.a.m. R.G.N. 434/2019 · Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rep. FABRIZIA GARRI Consigliere - - MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ROSSANA MANCINO - Consigliere - MILENA FALASCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 434-2019 proposto da: H.J. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2018, n. 4485Provvedimento: N° 4485- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI COMPETENZA GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - CONTROVERSIE EX ARTT. 28 L. N. 794 DEL 1942 E 14 DEL D.LGS. N. 150 DEL - Presidente Sezione - 2011 - RITI APPLICABILI NZ DI CERBO E COMPETENZA Ud. 24/10/2017 - - Presidente Sezione - PUGIOVANNI AMOROSO R.G.N. 3644/2016 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - hon 4485 Rep. MAGDA CRISTIANO · Consigliere - eu Consigliere - ETTORE CIRILLO LUCIA TRIA - Consigliere - UMBERTO BERRINO - Consigliere - -Rel. Consigliere - RAFFAELE FRASCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul …Leggi di più...
3. Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2024, n. 409Provvedimento: N. R.G. 2713/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2713/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1 PARIGIANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, via dei Montanini n. 5 - ATTORE - contro , presso la Procura della Repubblica in sede Controparte_1 - CONVENUTO - OGGETTO: RETTIFICAZIONE …Leggi di più...
4. Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2023, n. 25543Provvedimento: Numero registro generale 14767/2019 Numero sezionale 1660/2023 Numero di raccolta generale 25543/2023 Data pubblicazione 31/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Magistrati Oggetto: compensi professionali Pasquale D'Ascola - Presidente - Giuseppe Tedesco - Consigliere - R.G.N. 14767/2019 Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel.- C.C. – 3.5.2023. Mauro Criscuolo - Consigliere - Riccardo Guida - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14767/2019 R.G. proposto da MIXAGE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni …Leggi di più...
5. Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2024, n. 1596Provvedimento: N. R.G. 6049/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE II CIVILE SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 19/06/2024 All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti. Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza. Il Giudice pagina 1 di 17 N. R.G. 6049/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, …Leggi di più...