Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
Art. 3.Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione((13))1.Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. (12) ((13))2.Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore.
Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. (12) ((13))3.Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile. (12) ((13))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. (12) ((13))3.Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile. (12) ((13))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".