(requisiti per la nomina)
Art. 5.(Requisiti per la nomina)1.Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a)essere cittadino italiano;
b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c)non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d)avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98));
f)avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g)avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h)avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2.Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
a)funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b)funzioni notarili;
c)insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
d)funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
((2-bis.La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari))3.Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4.In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina.
a)essere cittadino italiano;
b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c)non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d)avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98));
f)avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g)avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h)avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2.Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
a)funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b)funzioni notarili;
c)insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
d)funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
((2-bis.La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari))3.Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4.In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina.