(requisiti per la nomina)

Art. 5.(Requisiti per la nomina)1.Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a)essere cittadino italiano;
b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c)non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d)avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98));
f)avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g)avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h)avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2.Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
a)funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b)funzioni notarili;
c)insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
d)funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
((2-bis.La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari))3.Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4.In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina.
Entrata in vigore il 21 giugno 2013
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