corpi militari ausiliari delle forze armate

Art. 5. Corpi militari ausiliari delle Forze armate1.Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalita' della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.
2.Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza assegni.
3.Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza.
Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.
4.Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5.Il personale del Corpo militare costituito dalle unita' gia' in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3 Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuita' nel rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente. Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.
Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento.
6.Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare in congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonche' il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6. ((9))6-bis.Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento.

---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 9 giugno 2017 (in G.U. 14/07/2017, n. 163) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data per il transito nei ruoli del personale civile dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana del personale militare in servizio attivo del Corpo militare, che costituisce il contingente di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e' individuata nel 1° ottobre 2017".
Entrata in vigore il 14 luglio 2017
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