personale

Art. 6. Personale1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
2.Alla data del ((1º gennaio 2015)) il personale della CRI e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al ((31 dicembre 2016)). Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al ((1º gennaio 2017)) l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al ((31 dicembre 2016)), il personale della CRI puo' esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime.
3.Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo quanto previsto al presente articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni.
La mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.
4.Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2015, determina sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita' dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche' dell'esigenza di garantire assoluta continuita' all'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6, mediante un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie, da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti part time o di solidarieta', del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del ((31 dicembre 2016)) sia ancora in servizio e debba rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2, quinto periodo e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica della professionalita' richiesta per le attivita' dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione.
5.Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione.
6.Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da altre amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI e quindi dell'Ente in mobilita' puo' essere assunto da altre amministrazioni pubbliche per le quali si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono gia' aver conseguito l'autorizzazione a procedere, tramite concorso da bandire o gia' bandito, alle predette nuove assunzioni, con risorse finanziarie all'uopo gia' destinate, ovvero deve trattarsi di assunzioni gia' programmate e con disponibilita' di risorse gia' assicurate. La quota di contributo del Ministero dell'economia e delle finanze erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del dipendente assunto in mobilita' da altra amministrazione e' cosi' ripartita, con decreti dello stesso Ministro:
a)per un terzo a favore dell'amministrazione di destinazione, per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b)per un terzo e' ridotta di pari importo;
c)per un terzo e' assegnata alla CRI e successivamente all'Ente e all'Associazione fino al ((1° gennaio 2017)), per la copertura degli oneri per le attivita' di interesse pubblico, per il ripiano dell'indebitamento e per sviluppare attivita' volte ad incrementare l'autofinanziamento presso privati.
7.Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il passaggio di personale della CRI e quindi dell'Ente presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di personale sia dalla legislazione vigente sia, con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, da detti piani o programmi. Per le Regioni che deliberano di gestire in via diretta, tramite il Servizio sanitario nazionale, le attivita' sanitarie e socio sanitarie gia' affidate in convenzione alla CRI, l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al comma 6, terzo periodo, puo' prevedere il passaggio di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI a tali attivita' preposto, disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti al relativo trattamento economico in applicazione dell'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8.In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle relative risorse.
9.I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al ((31 dicembre 2014)) ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il ((31 dicembre 2014)). A decorrere dal ((1º gennaio 2015)) i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al ((31 dicembre 2016)) ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al ((31 dicembre 2014)) puo' richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata e' effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' continuativamente e senza soluzione di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.
Entrata in vigore il 31 agosto 2013
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