patrimonio

Art. 4. Patrimonio1.Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalita' di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3 , lettera a)nonche', dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:
a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque in uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;
b)identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;
c)dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilita' degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;
d)trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1º gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;
e)compiono le attivita' necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
f)esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non piu' proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
g)restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
h)trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.
((1-bis.L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprieta' all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprieta', producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresi', titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprieta' all'Associazione nonche' per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonche' di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprieta' dei beni all'Associazione.))2.Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli.
((2-bis.I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili))3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 dicembre 2017, n. 172)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 dicembre 2017, n. 172)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 dicembre 2017, n. 172)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 dicembre 2017, n. 172)).
7.Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2015 e da quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a)sino al 31 dicembre 2017.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017
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