(disposizioni transitorie e finali)

Art. 18.(Disposizioni transitorie e finali)1.I soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2.In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3.Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6. (5) (6) ((7))---------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma 24) che "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-quinquies, comma 1) che "Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2003
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