(concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

Art. 16.(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)1.Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri. 2.I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 3.Salvi i requisiti di idoneita' specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1999
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