elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati
Art. 3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati1.Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a)la denominazione di vendita;
b)l'elenco degli ingredienti;
c)la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale;
d)il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e)il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
f)la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g)il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h)una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i)le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l)le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m)il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
((m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.))2.Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.
3.Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4.Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5.Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento.
a)la denominazione di vendita;
b)l'elenco degli ingredienti;
c)la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale;
d)il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e)il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
f)la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g)il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h)una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i)le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l)le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m)il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
((m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.))2.Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.
3.Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4.Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5.Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento.