elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati
Art. 3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati1.Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a)la denominazione di vendita;
b)l'elenco degli ingredienti;
c)la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale;
d)il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e)il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
f)la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g)il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h)una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i)le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l)le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m)il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.
2.Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.
((2-bis.L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.))3.Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4.Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5.Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento.
5-bis.Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).
a)la denominazione di vendita;
b)l'elenco degli ingredienti;
c)la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale;
d)il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e)il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
f)la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g)il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h)una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i)le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l)le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m)il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.
2.Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.
((2-bis.L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.))3.Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4.Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5.Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento.
5-bis.Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).