Art 65

Art. 65.

Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle societa' partecipate

1.I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2.I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'.
Note all'art. 65:
- Il testo degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O., cosi' recita:
«Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi). - 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.»
«Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita';
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.».
Entrata in vigore il 10 dicembre 2021

Sentenze7


  • 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-26, n. 202310783
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento bando di gara·
    • appalti pubblici·
    • compensazione delle spese processuali·
    • criteri di valutazione delle offerte·
    • determinazione del costo del servizio·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • gestione delle emergenze·
    • principio di buon andamento·
    • procedura di gara·
    • sistemi di punteggio on/off·
    • violazione art. 4 d.lgs. 50/2016

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-27, n. 202402893
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • ammissibilità dei motivi di impugnazione·
    • appalti pubblici·
    • art. 17 D.Lgs. n. 50/2016·
    • art. 65 D.Lgs. n. 208/2021·
    • art. 89 direttiva n. 24 del 2014·
    • art. 95 comma 10 bis d.lgs. n. 50 del 2016·
    • concorrenza tra imprese·
    • congruenza delle prestazioni·
    • criteri di valutazione delle offerte·
    • gestione delle emergenze·
    • interesse legittimo·
    • lex specialis di gara·
    • metodo on/off·
    • omessa pronuncia·
    • organizzazione del servizio·
    • principio di ragionevolezza·
    • procedura di gara·
    • spese processuali·
    • tempi di percorrenza

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-27, n. 202402908
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento bando di gara·
    • antieconomicità dell'appalto·
    • appalti pubblici·
    • art. 17 D.Lgs. n. 50/2016·
    • art. 65 D.Lgs. n. 208/2021·
    • compensazione delle spese processuali·
    • costo dell'autovettura·
    • costo del lavoro·
    • costo delle attrezzature·
    • giudizio di congruità delle offerte·
    • onere della prova·
    • procedura di gara·
    • spese generali·
    • utile di impresa·
    • valutazione delle offerte

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-26, n. 202310785
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • analisi della remuneratività dell'appalto·
    • annullamento bando di gara·
    • compensazione delle spese processuali·
    • costo del lavoro·
    • costo delle attrezzature·
    • criteri di valutazione delle offerte·
    • inammissibilità del ricorso·
    • procedura di affidamento di servizio·
    • sostituzione delle valutazioni di merito tecnico·
    • tutela cautelare monocratica·
    • utile di impresa
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi