modifiche alla parte quinta

Art. 3. Modifiche alla parte quinta1.Alla parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 182:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2008»;
3) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
4) al comma 1-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;
5) al comma 1-ter, alinea, le parole: «1-bis, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis, lettere a) ed d-bis)» e, alla lettera b), le parole: «anteriore all'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
6) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° maggio 2004».
b)all'articolo 184:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme abrogate e interpretative»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 182 e 184 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto.
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli effetti indicati 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita', secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni culturali. direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) ed a-bis;
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».
«Art. 184 (Norme abrogate e interpretative). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 40, nel testo da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'art. 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'art. 9 del medesimo decreto legislativo;
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'art. 9;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'art. 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'art. 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'art. 12, comma 5, nel testo modificato dall'art. 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'art. 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152, 153, 154 e 155; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'art. 10;
legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'art. 9;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'art. 179, comma 4;
legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'art. 7;
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'art. 27, commi da 1a 12;
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies.
1-bis. Con l'espressione «servizi aggiuntivi» riportata in leggi o regolamenti si intendono i «servizi per il pubblico» di cui all'art. 117.».
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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