Art 2
Art. 2.
I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:
1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie e' stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti o degli impiegati dell'agricoltura;
2) il contributo per il fondo di previdenza e' stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.
Dell'intero contributo per il fondo di previdenza la aliquota 1 per cento e' destinata alla copertura dei rischi di morte di invalidita' normalmente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;
3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e' stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura.
Tale contributo e' ripartito per meta' a carico dei datori di lavoro e per meta' a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;
4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennita', di anzianita' e' stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed e' posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.
Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.
Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, sui proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.
I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:
1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie e' stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti o degli impiegati dell'agricoltura;
2) il contributo per il fondo di previdenza e' stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.
Dell'intero contributo per il fondo di previdenza la aliquota 1 per cento e' destinata alla copertura dei rischi di morte di invalidita' normalmente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;
3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e' stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura.
Tale contributo e' ripartito per meta' a carico dei datori di lavoro e per meta' a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;
4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennita', di anzianita' e' stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed e' posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.
Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.
Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, sui proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.