richiamo alla legge generale.
Art. 209. Richiamo alla legge generale.
Per le materie non specificatamente disciplinate dalla presente legge valgono le disposizioni della legge generale concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Per le materie non specificatamente disciplinate dalla presente legge valgono le disposizioni della legge generale concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.