funzioni dell'organo di revisione

Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione1.L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a)attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b)pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessita' dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.)); ((83))
3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
c)vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
d)relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ((di approvazione)) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione ((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e)) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; ((83))((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;))((83))e)referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';
f)verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
1-bis.Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
2.Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a)da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
b)da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3.L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4.L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5.I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6.Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

---------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Entrata in vigore il 16 dicembre 2014

Sentenze105


  • 1. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-08-02, n. 202302581
    Provvedimento:
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    • annullamento d'ufficio·
    • autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali·
    • domanda risarcitoria·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • improcedibilità del ricorso·
    • incompatibilità tra impiego pubblico e altri incarichi·
    • interesse legittimo·
    • principio di buon andamento·
    • revoca incarico di revisore dei conti·
    • risarcimento danni evitabili·
    • tutela cautelare·
    • violazione art. 235 e 236 d.lgs. 267/2000

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400092
    Provvedimento:
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    • approvazione del bilancio·
    • bilancio stabilmente riequilibrato·
    • convocazione del consiglio comunale·
    • dissesto finanziario·
    • immediata eseguibilità delle delibere·
    • ius ad officium·
    • regolamento di contabilità·
    • regolamento di funzionamento del consiglio comunale·
    • termini perentori·
    • validità degli atti amministrativi

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-21, n. 202402783
    Provvedimento:
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    • art. 235 e 239 d.lgs. 267/2000·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso·
    • principio di imparzialità·
    • regolamento comunale di contabilità·
    • revoca dell'incarico di revisore dei conti·
    • risarcimento danni·
    • scrutinio segreto·
    • termine per la presentazione della relazione·
    • violazione art. 6-bis legge 241/1990

  • 4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202403164
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 39 del D.P.R. 327/2001·
    • art. 3 della legge 241/90·
    • art. 9 del T.U. sull'espropriazione·
    • aspettativa qualificata·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diritti dei proprietari·
    • eccesso di potere·
    • indennità di esproprio·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • pianificazione urbanistica·
    • principio di legalità e trasparenza amministrativa·
    • reiterazione dei vincoli urbanistici·
    • vincolo preordinato all'esproprio·
    • violazione del giusto procedimento amministrativo

  • 5. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-03-20, n. 202400197
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • delibera di variazione di bilancio·
    • difetto di interesse·
    • diritto all'ufficio·
    • eccesso di potere·
    • fondi PNRR·
    • legittimazione ad agire·
    • parere dell'organo di revisione·
    • partecipazione al voto consiliare·
    • principio di leale collaborazione tra amministrazione e consiglieri·
    • principio di proporzionalità nell'azione amministrativa·
    • procedura di urgenza·
    • ratifica delibera di giunta·
    • regolamento comunale·
    • regolamento di contabilità·
    • trasparenza amministrativa·
    • tutela del consigliere comunale
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