Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

Art. 242.Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli1.Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2.Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. ((Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.))3.Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunita' montane.
Entrata in vigore il 27 dicembre 2006
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