pubblicazione delle deliberazioni

Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni1.Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Entrata in vigore il 11 dicembre 2012
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