esenzioni dalla partecipazione alla spesa

Art. 3. Esenzioni dalla partecipazione alla spesa1.Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:
a)LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 407;
b)i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unita' immobiliare di proprieta', adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unita' immobiliare posseduta. Per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che, a prescindere dall'ordinamento pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione di invalidita', di anzianita' e di reversibilita', purche' abbiano raggiunto l'eta' anzidetta e rientrino nei limiti di reddito di cui alla presente lettera; ((6))c)i titolari di pensione sociale;
d)i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c).
2.L'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria spetta, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.
3.E' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternita', alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione e agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte delle ragazze e dei ragazzi che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche.
4.Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati, sono quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179, adottato di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. I comuni interessati effettuano periodici controlli avvalendosi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e' punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

----------------


AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 aprile 1993, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 28/04/1993, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidita' con reddito inferiore ai livelli ivi determinati."
Entrata in vigore il 28 aprile 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi