Art. 7.((Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamita' naturali))((1.Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a),b)e h-bis) sono abrogate;
b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "558-bis,";
c)all'articolo 19:
1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) al comma 1.2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale trasmette" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,";
2.2) il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine";
3.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;
d)all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, la parola: "grave" e' sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";
2.2) la parola: "grave" e' sostituita dalla seguente: "eccezionale";
2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"))2.Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
((2-bis.Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.))3.I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno ((in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,)) se ne ricorrono i requisiti di legge.
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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