Art 1

Art. 1.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))((10))---------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
Entrata in vigore il 22 marzo 2018
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