Art 2
Art. 2.
1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il
beneficio di cui all'articolo 1 e' attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non puo' superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.
3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra' comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.
Nota all'art. 2:
Per i rinvii ivi operati si veda nelle note all'art. 1.
1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il
beneficio di cui all'articolo 1 e' attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non puo' superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.
3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra' comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.
Nota all'art. 2:
Per i rinvii ivi operati si veda nelle note all'art. 1.