riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale

Art. 42. Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale1.Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, mediante l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono.
2.Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015.
3 Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
4. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianita' complessiva nel ruolo.
6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
7. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017.
8. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
9. Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianita' complessiva nel ruolo.
10. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
11. Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianita' complessiva nel ruolo;
12. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianita' maturata.
13. Il personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1° gennaio 2016.
14. Il personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianita' complessiva nel ruolo.
Note all'art. 42:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 271 del 20 novembre 2000, S.O.
- Si riporta l'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)):
"Art. 1.
973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' altresi' autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124».".
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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