modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Art. 40. Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 1461.Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»;
b)l'articolo 5 e' sostituto dal seguente:
«Art. 5 (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario penitenziario;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo penitenziario;
d) commissario coordinatore penitenziario;
e) commissario coordinatore superiore;
f) primo dirigente;
g) dirigente superiore.
2. La dotazione organica della carriera dei funzionari e' fissata nella tabella D allegata al presente decreto»;
c)l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale svolge altresi' compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro.
2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge le attivita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dei provveditorati regionali nonche' di direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessita' e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi.
5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore e' affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessita' e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi nonche' di comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. Il medesimo personale svolge altresi' funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonche' di funzionario responsabile di unita' organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore e' affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessita' e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresi' funzioni di vice comandante della Scuola superiore dell'esecuzione penale, di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonche' di funzionario responsabile di unita' organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
7. Al personale con qualifica di commissario capo e' affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessita' e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresi' funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonche' di funzionario responsabile di unita' organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e media complessita' e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
8. Al personale con qualifica di commissario e' affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessita' e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresi' funzioni di funzionario responsabile di unita' organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessita'.
9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unita' organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessita' e rilevanza.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita' di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale e' preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.»;
d)l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.
2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) laurea magistrale o specialistica.
3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di eta', che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresi' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.
6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti e' riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonche' le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le modalita' di formazione delle graduatorie.»;
e)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Corsi di formazione). - 1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonche' anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale.
4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7.
5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto al comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
7. Le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.»;
f)l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Dimissione dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per piu' di centottanta giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la meta' per il corso previsto dall'articolo 9, comma 2.
2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternita' e' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.»;
g)l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Promozione a commissario). - 1. La promozione a commissario di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.»;
h)l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
i)l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Promozione a commissario coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale e' ammesso:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed e' in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e).
2. Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. La promozione a commissario coordinatore decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
l)dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Promozione a commissario coordinatore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore superiore del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di commissario coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
m)dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
«Art. 13-ter (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
n)dopo l'articolo 13-ter e' inserito il seguente:
«Art. 13-quater (Promozione a dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
o)dopo l'articolo 13-quater e' inserito il seguente:
«Art 13-quinquies (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in piu' istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' relativamente alle articolazioni da esso dipendenti.»;
p)all'articolo 14:
1) al comma 4 le parole: «del ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari»;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una specifica commissione presieduta dal capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di cui uno della Giustizia minorile e di comunita'; le funzioni di segretario sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.
4-ter. La Commissione formula al consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia, per la relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, su proposta del Capo del Dipartimento, dal medesimo Consiglio, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3, e del relativo regolamento di esecuzione. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' della proposta formulata dalla commissione.
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia.
4-quinquies. Il consiglio di amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di fine anno.»;
q)all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari»;
2) al comma 1, le parole: «al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti»;
3) al comma 2:
3.1. le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente superiore»;
3.2. le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianita'» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale.»;
5) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del capo del Dipartimento, su proposta della commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo parere del consiglio di amministrazione.
3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.» ;
r)all'articolo 16 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.»;
s)all'articolo 17:
1) al comma 1 le parole: «del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse»;
2) al comma 2 le parole «del ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari»;
t)al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «al ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari»;
u)l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Norme disciplinari). - 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per quanto specificatamente disposto.»;
v)il capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' abrogato.
Note all'art. 40:
- Si riportano gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come modificati dal presente decreto:
"Art. 14 (Norme relative agli scrutini). - 1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tenere conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4. Non e' ammesso a scrutinio il personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.
4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una specifica commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di cui uno della Giustizia minorile e di Comunita'; le funzioni di segretario sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice Capo del dipartimento.
4-ter. La Commissione formula al Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia, per la relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, su proposta del Capo del dipartimento, dal medesimo Consiglio, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3 e del relativo regolamento di esecuzione. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' della proposta formulata dalla Commissione.
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia.
4-quinquies. Il Consiglio di amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di fine anno.".
"Art. 15 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacita', o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di dirigente superiore, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale.
3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del Capo del dipartimento, su proposta della Commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo parere del Consiglio di amministrazione.
3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.".
"Art. 16 (Rapporti informativi). - 1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
2. - 4 (omissis).".
"Art. 17 (Tessera di riconoscimento). - 1. Al personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.".
"Art. 18 (Divise uniformi). - 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.".
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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