(vigilanza venatoria)

Art. 27.(Vigilanza venatoria)1.La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali e' affidata:
a)agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti e' riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonche' armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformita' al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b)alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2.La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi', affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3.Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4.La qualifica di guardia volontaria puo' essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneita' rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5.Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6.I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7.Le province coordinano l'attivita' delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8.Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attivita' delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9.I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 4.
Note all.art. 27:
- Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il seguente: "5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita, la qualita' di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso".
- Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 27 luglio 1994
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