servizi sostitutivi di mensa

Art. 4. Servizi sostitutivi di mensa1.Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonche' le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, nonche' dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.
Note all'art. 4:
- L'art. 24 della legge n. 426 dell'11 giugno 1971 cosi' recita:
"Art. 24. - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando lo ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso di vari edifici nelle zone urbane, e' negata soloquando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge".
- La tabella I allegata al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, elenca i seguenti generi: prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).
- L'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, cosi' recita:
"Art. 2. - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, e' subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio di tale autorizzazione e' condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono nel termine di tre mesi, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000".
Entrata in vigore il 29 marzo 1997
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