finalita'

Art. 2. Finalita'1.La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':
a)garantire il diritto all'istruzione;
b)favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita';
c)ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d)adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;
e)preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f)favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g)incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h)assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2010
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