servizi minimi

Art. 16. Servizi minimi1.I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a)dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b)del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c)della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
d)delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2.Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneita' fra regioni, quantita' e standard di qualita' dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilita' dei cittadini, in conformita' al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
a)ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto piu' idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacita' motoria;
b)scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettivita', anche mediante modalita' differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalita'; dovra', in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.((3.Le province, i comuni e le comunita' montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilita' di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.))
Entrata in vigore il 4 novembre 1999
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