Art 23-bis
Art. 23-bis.(( Le imprese riunite possono costituire tra loro una societa', anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.
Tutte le imprese riunite devono far parte della societa' di cui al primo comma, la quale non e' iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
L'inizio dell'attivita' esecutiva della societa' e' subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.
Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa))
La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.
Tutte le imprese riunite devono far parte della societa' di cui al primo comma, la quale non e' iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
L'inizio dell'attivita' esecutiva della societa' e' subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.
Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa))