(stato di previsione del ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 12.(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2.Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2007, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue:
a)ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 119;
2) Marina n. 491;
3) Aeronautica n. 57;
4) Carabinieri n. 263;
b)ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 184;
3) Aeronautica n. 83;
c)ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla letterad)del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 43;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 2.
3.La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 102 unita'.
4.La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 1.195 unita'.
5.La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 758 unita'.
6.La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 361 unita'.
7.Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2007, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
8.Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
9.Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari" e nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".
10.Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2006
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