(indennita' pensionabile).

Art. 2. (Indennita' pensionabile).1.L'indennita' prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:
a)del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989; b)del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990; c)del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990. 2.Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato. 3.A decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, commi 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' soppressa. 4.Per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1 maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1 giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennita' di buonuscita e di licenziamento. 5.Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge. 6.Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzoquarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle forze di polizia da potere impiegare nei turni di cui al comma 5.
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 commi 1 e 2, del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione ad altri corpi di polizia) e' il seguente:
"1. L'indennita' prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34 e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente".
- Il testo vigente dell'art. 2, commi 17 e successivi, del D.L. n. 387/1987 e' il seguente:
"17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150) compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo.
primo dirigente................... L. 700.000
dirigente superiore............... L. 900.000
dirigente generale................ L. 1.100.000
18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 e' attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresi' ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.
20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali, e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale".
- Il testo dell'art. 64, comma primo, della legge n. 121/1981 cosi' recita:
"Art. 64. (Obbligo di permanenza e reperibilita'). - Per esigenze di ordine di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma o in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 111".
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 135/1975 (Aumento delle misure dell'indennita' mensile per il servizio d'istituto alle Forze di polizia ed attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottoufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato) e' il seguente:
"Art. 2. - A decorrere dal 1› aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottoufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e' attribuito un supplemento giornaliero di indennita' di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
Se la presenza in servizio cade di giorno festivo il supplemento e' di Lire 1.800 al giorno. Il supplemento e' dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.
Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300.
Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennita' e' corrisposta nella misura di cui al primo comma.
E' abrogato l'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607".
Entrata in vigore il 11 agosto 1990

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