Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente

Art. 19.Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente1.I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2.Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
3.In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
4.La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente ((, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto)).
Entrata in vigore il 23 giugno 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi