giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Art. 49. Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo1.All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:
«m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015))». ((6))2.All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)), a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso». ((6))3.Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma 1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.
----------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
«m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015))». ((6))2.All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)), a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso». ((6))3.Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma 1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.
----------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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