Art 11

Art. 11.
Il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo.
E' tuttavia consentita la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale ed economica della farmacia:
a) per motivi di salute;
b) per obblighi militari;
c) per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive.
Nel caso previsto dalla lettera a) del precedente comma il medico provinciale, trascorsi tre mesi di malattia, sottoporra' il farmacista a visita medica a seguito della quale fissera' la data di riassunzione della gestione personale della farmacia ovvero la proroga della gestione provvisoria.
Allo scadere di ogni periodo di proroga il medico provinciale, previa visita medica, potra' concedere una nuova proroga.
La durata complessiva della gestione provvisoria per malattia non potra' superare un periodo continuativo di 5 anni ovvero di 6 anni per un decennio.
Due periodi di gestione provvisoria agli effetti del periodo massimo previsto dal comma precedente si sommano quando tra essi non interceda un periodo di gestione personale superiore a tre mesi.
E' altresi' consentita la sostituzione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni per gravi motivi di famiglia o per ferie annuali.
Entrata in vigore il 27 aprile 1968
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