(assegni di ricerca)

Art. 22.(Assegni di ricerca)1.Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2.Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3.Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. ((11))4.I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a)pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b)pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca.
5.I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6.A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7.L'importo degli assegni di cui al presente articolo e' determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
8.Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9.La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis) che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata di due anni".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2014

Sentenze150


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-18, n. 202303919
    Provvedimento:
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    • abilitazione scientifica nazionale·
    • art. 24 L. n. 240/2010·
    • attività assistenziale nel settore medico·
    • diploma di specializzazione medica·
    • dottorato di ricerca·
    • eccesso di potere·
    • par condicio tra i concorrenti·
    • principio di massima partecipazione·
    • reclutamento di ricercatori a tempo determinato·
    • regolamento di ateneo·
    • requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici·
    • valutazione discrezionale dell'università·
    • violazione del giusto procedimento

  • 2. TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202301492
    Provvedimento:
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    • art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010·
    • art. 2 del bando di concorso·
    • art. 3, comma 13, lett. c) del bando di concorso·
    • art. 7 del bando di concorso·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • congruenza tra profilo scientifico e settore scientifico-disciplinare·
    • difetto di motivazione·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • orientamento giurisprudenziale·
    • procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato·
    • requisiti di ammissione·
    • soccorso istruttorio·
    • valutazione comparativa·
    • valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

  • 3. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-10-20, n. 202300957
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 34 c.p.a.·
    • assegno di ricerca·
    • difetto di istruttoria·
    • discrezionalità tecnica·
    • motivazione provvedimenti amministrativi·
    • perdita di chance·
    • risarcimento danni·
    • selezione pubblica·
    • sindacabilità atti amministrativi

  • 4. TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2023-07-25, n. 202302473
    Provvedimento:
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    • assegni di ricerca·
    • compensazione delle spese di lite·
    • concorso pubblico·
    • conversione di decreto legge in legge·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza consolidata·
    • graduatoria di merito·
    • normativa sopravvenuta·
    • principio tempus regit actionem·
    • principio tempus regit actum·
    • rettifica di graduatoria·
    • valutazione dei titoli

  • 5. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-08-09, n. 202402848
    Provvedimento:
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    • art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010·
    • art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.·
    • contratti a tempo determinato·
    • esclusione dalla selezione pubblica·
    • incompetenza relativa·
    • principio di imparzialità·
    • principio di legittimo affidamento·
    • principio di ragionevolezza·
    • requisiti di ammissione·
    • risarcimento danni·
    • selezione pubblica·
    • specializzazione medica
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