(principi ispiratori della riforma)

Art. 1.(Principi ispiratori della riforma)1.Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2.In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna universita' opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le universita' che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell' articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3.Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
4.Il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita' svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti.
5.La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.
6.Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitivita' delle universita', migliorandone la qualita' dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 33 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
Entrata in vigore il 29 dicembre 2010

Sentenze131


  • 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2023-07-08, n. 202311443
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • applicabilità d.m. 662/2016·
    • chiamata diretta professore universitario·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • equivalenza titoli accademici italiani ed esteri·
    • parere del Consiglio Universitario Nazionale·
    • principio di equivalenza sostanziale·
    • requisiti per chiamata diretta·
    • rimessione in termini·
    • valutazione titoli accademici stranieri·
    • violazione art. 1, co. 9, l. 230/2005

  • 2. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202301552
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 3 l. n. 241/1990·
    • art. 4, comma 6-bis, l. 3.7.1998 n. 210·
    • art. 73 c.p.a.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • disapplicazione norma secondaria·
    • eccesso di potere·
    • frequenza congiunta dottorato di ricerca e scuola di specializzazione·
    • legittimazione passiva·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-05-22, n. 202308716
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti·
    • art. 3 del Regolamento per i procedimenti disciplinari·
    • art. 87 del Regio Decreto 1592/1933·
    • compensazione delle spese·
    • difetto di motivazione·
    • diritti di difesa·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misure cautelari·
    • ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento·
    • procedimento disciplinare·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione dal servizio·
    • violazione dei doveri istituzionali

  • 4. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-24, n. 202415204
    Provvedimento:
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    • abilitazione scientifica·
    • annullamento atti amministrativi·
    • annullamento giudizio di inidoneità·
    • art. 113 Cost.·
    • art. 16, l. 30 dicembre 2010, n. 240·
    • art. 3 c.p.a.·
    • art. 97 Cost.·
    • carenza di motivazione·
    • criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • originalità e qualità delle pubblicazioni·
    • principio di adeguata motivazione·
    • principio di ragione più liquida·
    • principio di trasparenza e buon andamento·
    • procedura ASN·
    • rinuncia alla domanda cautelare·
    • rivalutazione del candidato·
    • sospensione cautelare·
    • tempestività del ricorso·
    • valutazione della produzione scientifica

  • 5. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-02-05, n. 202402220
    Provvedimento:
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    • abilitazione scientifica nazionale (ASN)·
    • art. 6 l. 240/2010·
    • autotutela amministrativa·
    • composizione delle commissioni ASN·
    • discrezionalità tecnica degli organi di valutazione·
    • eccesso di potere·
    • giudizio sulle pubblicazioni scientifiche·
    • interpretazione autentica·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di ragionevolezza·
    • soccorso istruttorio·
    • valutazione scientifica·
    • violazione di legge
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