attestazione dei crediti tributari

Art. 10. Attestazione dei crediti tributari1.Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la certezza e la liquidita' del credito, nonche' la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione, che non e' utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, puo' avere ad oggetto ((il credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso e)) anche importi da rimborsare secondo modalita' diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
((1-bis.L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1))
Entrata in vigore il 19 ottobre 2012

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