sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'inps gli elenchi dei defunti

Art. 46. Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni
di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti1.Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
Entrata in vigore il 2 ottobre 2003

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