Art 5
Art. 5.
Nel caso di morte del titolare dell'unita' poderale, essa e' assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ed uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.
Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unita' poderale con le modalita' concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorita' giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.
In caso di disaccordo tra i decide l'autorita' giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorita' giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, puo' anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.
Chiunque degli interessati puo' chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unita' poderale, con le modalita' di cui al comma 2° del presente articolo.
Nel caso di morte del titolare dell'unita' poderale, essa e' assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ed uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.
Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unita' poderale con le modalita' concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorita' giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.
In caso di disaccordo tra i decide l'autorita' giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorita' giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, puo' anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.
Chiunque degli interessati puo' chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unita' poderale, con le modalita' di cui al comma 2° del presente articolo.