consiglio superiore di sanita'
Art. 4. Consiglio superiore di sanita'1.Il Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni:
a)prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';
b)propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanita';
c)propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
d)propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
e)propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
2.Il Consiglio superiore di sanita' esprime parere obbligatorio:
a)sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;
b)sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
c)sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
d)sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanita', ai sensi dei nn. 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
e)(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392 ));
f)sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;
g)sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;
h)sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
i)sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialita' medicinali;
l)sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unita' sanitarie locali.
3.La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita' sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
a)prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';
b)propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanita';
c)propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
d)propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
e)propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
2.Il Consiglio superiore di sanita' esprime parere obbligatorio:
a)sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;
b)sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
c)sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
d)sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanita', ai sensi dei nn. 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
e)(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392 ));
f)sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;
g)sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;
h)sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
i)sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialita' medicinali;
l)sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unita' sanitarie locali.
3.La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita' sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-07, n. 202005925Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 117 Cost.·
- art. 8 comma 6 L. 131/2003·
- art. 8 ter D.lgs 502/1992·
- autorizzazioni sanitarie·
- competenza normativa delle Regioni·
- conferenza Stato-Regioni·
- impugnazione di atti presupposti·
- interesse diretto, concreto e attuale·
- intesa tra Stato e Regioni·
- leale collaborazione tra Stato e Regioni·
- legittimazione ad agire·
- parere del Consiglio Superiore di Sanità·
- principio di sussidiarietà·
- requisiti minimi di qualità e sicurezza per le strutture sanitarie·
- tutela degli interessi collettivi delle associazioni di categoria·
- violazione di principi costituzionali
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2018-02-06, n. 201800769Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 102 Cost.·
- art. 111 Cost.·
- art. 17 d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946·
- art. 362 c.p.c.·
- art. 60 c.p.a.·
- composizione di organi amministrativi·
- garanzia di indipendenza e imparzialità·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione speciale·
- giusto processo·
- incostituzionalità di norma·
- indipendenza e imparzialità degli organi giurisdizionali·
- parziale incostituzionalità·
- regolamento di giurisdizione·
- riforma di organo disciplinare·
- sospensione da albo professionale·
- sostituzione di membri organo disciplinare
3. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2017-05-30, n. 201706389Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- eccesso di potere·
- indipendenza e autonomia del Consiglio Superiore di Sanità·
- legittimità costituzionale·
- nomina dei componenti della CCEPS·
- ricostituzione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)·
- sentenza della Corte costituzionale n. 215/2016·
- terzietà e indipendenza dell'organo giudicante·
- violazione art. 108, 111, 117 Costituzione·
- violazione art. 17 d.l.gs. C.p.S. n. 223/1946·
- violazione art. 21 septies l. 241/1990
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-03-24, n. 201401417Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- competenza regolamentare·
- concorrenza e libertà di stabilimento·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- legittimità degli atti amministrativi·
- normativa comunitaria sui dispositivi medici·
- principio di proporzionalità·
- professioni e tutela della salute·
- regolamento di attuazione·
- spese di giudizio