autorizzazione alla ratifica

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.
Entrata in vigore il 17 dicembre 2019
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