entrata in vigore

Art. 22. Entrata in vigore1.Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti ((dalla normativa vigente in materia di classi di concorso)).
Entrata in vigore il 31 dicembre 2018
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