(disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'expo milano 2015)

Art. 3-quinquies.(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015)1.Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
2.Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).
4.I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5.Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ed e' prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.
6.Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2017
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