Art. 23.(( (Componenti eletti dai magistrati). ))((1.L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
2.L'elezione si effettua:
a)in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b)in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c)in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
d)in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3.I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuita' territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilita', al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o piu' uffici per aggregarli al collegio territorialmente piu' vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.
4.In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla meta' dei candidati effettivi))---------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le
votazioni." ---------------AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1982, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni."
2.L'elezione si effettua:
a)in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b)in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c)in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
d)in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3.I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuita' territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilita', al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o piu' uffici per aggregarli al collegio territorialmente piu' vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.
4.In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla meta' dei candidati effettivi))---------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le
votazioni." ---------------AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1982, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni."
Sentenze • 5
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-11-16, n. 201106051Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera consiliare·
- appello incidentale·
- art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 503·
- autogoverno della magistratura·
- compensazione delle spese·
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- elettorato passivo·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- interesse processuale·
- motivi aggiunti·
- subentro nel Consiglio Superiore della Magistratura·
- termini ordinatori·
- termini perentori·
- trattenimento in servizio
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-07-29, n. 200904744Provvedimento:Leggi di più...- annullamento nomina a magistrato·
- annullamento verbale di proclamazione eletti·
- art. 23 legge 24 marzo 1958 n. 195·
- art. 29 legge 24 marzo 1958 n. 195·
- esecutività delle sentenze·
- principio di autotutela delle sentenze·
- principio di legittimità delle funzioni pubbliche·
- requisiti di eleggibilità·
- risarcimento del danno per perdita di chance·
- valutazione delle prove