(forma dei provvedimenti)
Art. 17.(Forma dei provvedimenti)
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
((La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
((La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.