(funzionamento del consiglio)

Art. 11.(Funzionamento del Consiglio)

Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia puo' formulare richieste.
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi ((...))il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.
((Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacita' organizzative dei servizi))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 23 dicembre 1963, n. 168 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1963 n. 336) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio superiore della Magistratura."
Entrata in vigore il 30 dicembre 2009
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